Rinnovo
Patente nautica
Requisiti e Documenti (costo della visita medica 50 euro)
Documenti necessari all’atto della visita medica per rinnovo/rilascio idoneità sanitaria patente nautica:
-documento di identità in corso di validità (carta identità o passaporto)
-n.1 fototessera
-marca da bollo 16 euro
-patente nautica se in possesso
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Le patenti nautiche sono di tipo A, B, C e D. Esse sono disciplinate in linea generale dal Codice Nautico1 art. 39 comma 6:
La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie:
- a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua;
- b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;
- c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e Imbarcazioni da diporto;
- d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto.
Le patenti nautiche di categoria A, B e C possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata della propria validità, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse. Nelle patenti nautiche di Categoria D vi possono essere limitazioni relative alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa, e alle condizioni meteomarine. Nelle stesse vi possono essere prescrizioni relative alla durata della validità, anche conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse, nonché all’utilizzo di specifici adattamenti. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica. Con il regolamento di attuazione sono stabiliti i requisiti psico/fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico/fisici per il rilascio e li rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale.
Le patenti di categoria A sono disciplinate dall’art. 25 del Regolamento di Attuazione del Codice della Navigazione2, abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione:
- entro dodici miglia dalla costa;
- senza alcun limite dalla costa.
Tali patenti abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista. A richiesta dell’interessato, possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore. Sono considerate a motore quelle unità in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l’eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o in kilowatt è inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36.
Le patenti di categoria B sono disciplinate dall’art. 26; coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.
Le patenti di categoria C sono disciplinate dall’art. 27, abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un’altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l’unità sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all’individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell’allegato I, paragrafo 2. Tali patenti sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti di categoria A.
1 D. Lgs. 171 del 18 luglio 2005
2 DM 146 del 29 luglio 2008